Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio: sono alcune delle novità che entreranno in vigore dal 13 agosto sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo si legge in una nota dell'Inps.
In caso di parto plurimo la durata del congedo, che si applica anche al padre adottivo e affidatario, è aumentata a 20 giorni lavorativi. Può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Alle lavoratrici autonome inoltre è riconosciuta un'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.
Il congedo parentale indennizzato al 30% per i lavoratori dipendenti è pari a tre mesi per la madre e tre mesi per il padre (non trasferibili all'altro genitore) ai quali si aggiungono tre mesi che si possono fruire alternativamente per un totale di nove mesi fino a 12 anni di vita del figlio. Nel caso in cui il richiedente abbia un reddito individuale fino a 2,5 volte l'assegno minimo (pari per il 2022 a 524 euro) si avrà diritto all'indennità del 30% anche per gli altri mesi di congedo chiedibili (nel complesso si ha diritto fino a sei mesi per la madre e fino a sette per il padre nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi per un massimo per la coppia di 11 mesi).
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